Iscrizione all'Albo Scrutatori
È possibile presentare le istanze per l'iscrizione all'albo degli scrutatori
Data:
02 ottobre 2024
Gli elettori in possesso dei requisiti di idoneità, che intendono proporre la loro iscrizione all'Albo, sono invitati a presentare apposita domanda entro il mese di NOVEMBRE 2024.
Le domande, redatte sull’apposito modulo, disponibile presso l’Ufficio Elettorale Comunale e scaricabile dal sito istituzionale del Comune (www.comunebuggerru.it) dovranno essere presentate, corredate da apposito documento di identità in corso di validità, secondo le seguenti modalità:
- Consegna all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico;
- Mediante posta elettronica certificata (PEC) all’ indirizzo: comune.buggerru@pec.it
Requisiti e scadenze
Per potersi iscrivere all'albo, gli elettori devono:
- essere cittadini italiani
- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune
- avere assolto agli obblighi scolastici.
Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre di ciascun anno per poter essere iscritti nell’albo a gennaio dell’anno successivo.
La domanda di iscrizione all'albo:
- è volontaria
- è gratuita
- dura per sempre: una volta inclusi si rimane iscritti sino alla perdita dei requisiti o su richiesta motivata dello scrutatore stesso.
Esclusi per legge
Per quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 38 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 23) sono esclusi:
- i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, e dei Trasporti
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Sono esclusi inoltre coloro che (Legge 08/03/1989 n. 95, art. 3):
- chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo
- sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art.96 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 104, com. 2.
Ultimo aggiornamento
02/10/2024, 17:54
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