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Fatturazione elettronica

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Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013. Trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico. Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono essere firmate digitalmente e devono riportare: 

  • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di
    cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
  • Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche. 

Pertanto questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i
codici CIG e CUP, quest’ultimo ove previsto. Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica, il cui formato è descritto nell’allegato A al DM n. 55/2013 e nelle “specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, si segnala che, il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) devono essere inseriti in uno dei blocchi informativi, in corrispondenza degli elementi denominati “CodiceCUP” e “CodiceCIG”, del tracciato della fattura elettronica la cui rappresentazione tabellare è pubblicata sul sito www.fatturapa.gov.it.

Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, l’Amministrazione individua i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI) di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ufficio destinatario. L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice  Destinatario”.

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B “Regole tecniche” al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l’allegato C “Linee Guida” del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione. Si invita a  consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. 

Di seguito sono riportati nell’emissione della fatturazione elettronica:

Denominazione Ente: Comune di Buggerru
Codice Univoco ufficio: UF72LV
Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di Fatturazione Elettronica: 81001830926
Ultima data validaz. del c.f.: 30/04/2014
Data di avvio del servizio: 31/03/2015
Regione dell'ufficio: Sardegna
Provincia dell'ufficio: SU
Comune dell'ufficio: Buggerru
Indirizzo dell'ufficio: Via Roma, 40
Cap dell'ufficio: 09010 

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Codice fiscale: 81001830926
P. IVA: 00523140929

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Centralino: +39 0781 54303
Fax: +39 0781 54424
Area Amministrativa: +39 329 8880 098
Area Tecnica: +39 348 8406 083
Area Polizia locale: +39 339 2907 218

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