Ufficio Servizi Demografici
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Cancellazione a seguito di accertamenti che confermino la mancata reperibilità
Chi può richiedere la cancellazione per irreperibilità?
La procedura di cancellazione per irreperibilità si attiva d'ufficio sulla base delle informazioni in possesso o tramite segnalazioni che possono pervenire da altri comuni, enti o anche da privati cittadini. Il procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, nonché una serie di verifiche opportunamente intervallate nell'arco di dodici mesi.
Irreperibilità accertata a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati fra loro
La cancellazione per irreperibilità deve avvenire se, in seguito a “ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile” (art. 11 comma c) D.P.R. 223/89). L'Istat, con circolare del 5 aprile 1990 n. 21 ha aggiunto che “le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo per almeno un anno e non si conosca l'attuale loro dimora abituale”.
Irreperibilità a seguito di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale per cittadini stranieri
I cittadini stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale d'anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso o carta di soggiorno, corredata dal permesso/carta medesimo e, comunque non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del titolo di soggiorno. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del documento di soggiorno l'Ufficiale d'Anagrafe invita l'interessato a provvedere entro i successivi 30 giorni. Se il cittadino straniero non regolarizza la sua posizione nel termine prescritto verrà cancellato dall'anagrafe della popolazione residente.
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Ultimo aggiornamento
05/06/2020, 09:46