Costituzione convivenza di fatto

Procedimento di costituzione di una convivenza di fatto

Cos'è

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n.76 cd. legge Cirinnà, riguardante la Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Le convivenze di fatto, possono riguardare sia coppie eterosessuali che coppie omosessuali e sono regolate dall'articolo 1, commi dal 36-65.

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni:

  • non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile;
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

I presupposti per la convivenza di fatto sono la coabitazione e la costituzione di famiglia anagrafica. La convivenza di fatto deve essere dichiarata dagli interessati e può essere disciplinata anche da un contratto redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato.

A chi si rivolge

Gli interessati residenti nel comune di Buggerru, devono presentare all’ufficio anagrafe un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità in corso di validità.

 

Accedere al servizio

Documentazione da presentare
  • modulo di richiesta costituzione convicenza di fatto sottoscritto da entrambi i componenti;
  • copia del documento di identità di tutti i componenti della famiglia;
Il modulo sottoscritto può essere:
  • presentato personalmente;
  • inviato per posta raccomandata e destinato all'Ufficio Anagrafe del Comune di Buggerru;
  • inviato tramite e-mail all'indirizzo PEC del Comune di Buggerru: comune.buggerru@pec.it oppure all'indirizzo mail demografici@comunebuggerru.it con i documenti richiesti in allegato.

Uffici

Area di riferimento

Cosa serve

Costi e vincoli

Il servizio è gratuito.

La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull'atto di matrimonio.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

24/04/2024, 13:15

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