Richiesta accesso agli atti

Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi

Cos'è

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere presentata dal soggetto interessato direttamente all’ufficio che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, mediante l’apposita modulistica scaricabile nella presente sezione.

La richiesta di accesso deve essere motivata e quindi dovrà specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta e dovrà contenere gli estremi del documento oggetto della stessa ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, nonché l’identità del soggetto richiedente. Nel caso di richiesta di accesso  da parte di un tecnico incaricato, la stessa dovrà essere correlata dalla presenza di delega opportunamente firmata dal soggetto delegante e documenti di identità di delegato e delegante. 

A chi si rivolge

Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Accedere al servizio

Documentazione da presentare:

  • modulo di richiesta sottoscritto dall'interessato;
  • copia del documento di identità del richiedente (se il modulo non è firmato digitalmente);
Il modulo sottoscritto può essere:
  • presentato personalmente;
  • inviato per posta raccomandata e destinato al Comune di Buggerru;
  • inviato tramite e-mail all'indirizzo PEC del Comune di Buggerru: comune.buggerru@pec.it oppure all'indirizzo mail protocollo@comunebuggerru.it con i documenti richiesti in allegato.

Uffici

Area di riferimento

Cosa serve

Tempi e scadenze

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima. Nel caso la domanda risulti irregolare o incompleta, l’amministrazione può interrompere il suddetto termine che comincerà a decorrere a partire dalla presentazione dell’istanza corretta. Circa la conclusione del procedimento di accesso, si rileva una doppia modalità: da un lato è prevista la forma del silenzio rifiuto, infatti la richiesta di accesso si intende rifiutata trascorsi inutilmente i trenta giorni, dall’altro è ritenuta formalizzabile attraverso specifici atti dell’amministrazione.

Casi particolari

La legge individua una serie di limitazioni all’esercizio del diritto di accesso in relazione ad esigenze di segreto o di riservatezza concernenti determinati documenti amministrativi, poste sia nell’interesse pubblico sia nell’interesse di terzi.
Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato (L. n. 124/2007) e nei procedimenti tributari. È inoltre escluso nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. Ulteriori esclusioni sono previste nei confronti dei procedimenti selettivi e nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

11/06/2020, 17:03

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